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D.M. 14/12/20062. L'energia elettrica di cui al comma 1 č ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore dei servizi elettrici entro il 31 dicembre 2006, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3. 3. L'energia elettrica di cui al comma 1 č destinata a) per una quota pari al 35% all'Acquirente unico per la fornitura al mercato dei clienti vincolati b) per una quota pari al 65% ai clienti idonei del mercato libero. 4. I clienti idonei, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999. Art. 3 - Procedura di assegnazione 1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 2 dell'art. 2, il Gestore dei servizi elettrici pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione. 2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica, con modalitā coerenti a quelle di cui al punto 4 della deliberazione dell'Autoritā n. 248/2005, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione č temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore. 3. Il Gestore dei servizi elettrici assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore dell'anno 2007, l'energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantitā assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte. 4. Il prezzo di assegnazione, per il primo trimestre dell'anno 2007, č pari a 64 euro/MWh ed č adeguato in corso d'anno, con modalitā indicate dall'Autoritā per l'energia elettrica e il gas, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivitā produttive 19 dicembre 2003. 5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore dei servizi elettrici e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3 b) il Gestore dei servizi elettrici a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza č positiva c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore dei servizi elettrici, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza č negativa. 6. Il Gestore dei servizi elettrici adotta le regole che disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a., secondo modalitā analoghe a quelle in vigore per l'anno 2006, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero, e le trasmette al Ministero dello sviluppo economico. 7. I gestori di rete nella quale ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalitā individuate dal Gestore dei servizi elettrici, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno. Art. 4 - Controlli, revoca di diritti e sanzioni 1. Il Gestore dei servizi elettrici provvede ad effettuare controlli sulla veridicitā dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonchč quelle dell'Acquirente unico e dei distributori. 2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione b) la riassegnazione, da parte del Gestore dei servizi elettrici, con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera a) c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autoritā nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni. 3. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, il Gestore del sistema elettrico comunica al Ministero dello sviluppo economico lo stato di avanzamento delle iniziative connesse all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantitā complessive di energia prodotta. Art. 5 - Copertura dei costi 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici, l'Autoritā include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del Gestore dei servizi elettrici derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere b) e c). 2. Al fine di ridurre gli oneri di cui al comma 1, l'Autoritā introduce le disposizioni necessarie per integrare l'operativitā del Gestore dei servizi elettrici nei mercati dell'energia e dei servizi, organizzati dal Gestore del mercato elettrico S.p.a., per la cessione dell'energia elettrica di cui dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999. Art. 6 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto č inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla prima data tra quella di pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 14 dicembre 2006 Il Ministro: Bersani |
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